LE MISERICORDIE
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Messaggio  dinful Ven Feb 11, 2011 11:19 pm

Inviato: Mer Apr 21, 2010 12:20 pm Oggetto: RINOSCIMENTO UFFICIALE

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Messaggio  dinful Ven Feb 11, 2011 11:20 pm

Inviato: Ven Ott 29, 2010 9:28 pm Oggetto:

TRATTATO DI RICONOSCIMENTO E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E L ORDINE DEI CAVALIERI DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE

Art. I - Della definizione dell’Ordine

L'Ordine è denominato " l'Ordine dei Cavalieri delle Misericordie di Firenze " ed è un ordine Aspiranti di Collana il cui motto e : Dove gli altri arretrano io vado

L’Ordine riconosce (a perenne memoria) in : Don Raimondo Da Vinci detto "Raimondodp" Barone di Rocca Ricciarda il suo ideatore e primo Gran Maestro dell'Ordine.

L'Ordine dei Cavalieri delle Misericordie di Firenze è sottomesso ai dettami di Sua Signoria il Principe di Firenze e del Consiglio della Repubblica, e come tale rispetta e persegue in primo luogo la volontà espressa dalla Repubblica Fiorentina.

Art. II - Della Massima Autorità dell'Ordine

L’Ordine riconosce la sua Massima Autorità interna nel Gran Maestro.

Il Gran Maestro dell'Ordine delle Misericordie di Firenze, è guida e giudice dell'Ordine.


Art. III - Dell'obbligo di residenza e dei requisiti d'ammissione

Ogni membro dell'Ordine dei Cavalieri delle Misericordie di Firenze è obbligato a risiedere in una città della Repubblica Fiorentina , da almeno due mesi. Ognuno di essi ha tuttavia libertà di viaggiare al di fuori dei confini della stessa. L’assenza per qualsiasi motivo deve sempre essere comunicata ai superiori.

L'Ordine accetterà solo uomini e donne senza macchia ossia che non siano mai stati condannati da un Tribunale delle Terre Italiche e di religione Aristotelica.
L’ordine arruolerà prevalentemente persone civili, da addestrare per operazioni civili e/o militari di difesa e assistenza.

Membri di altri Ordini riconosciuti dalla Repubblica possono prestarvi servizio, senza far parte degli effettivi , agli ordini degli ufficiali dell'Ordine pur mantenendo il privilegio del loro grado.

La domanda di ammissione dovrà essere corredata con la seguente documentazione:
• Autocertificazione di non essere mai stato condannato da un Tribunale delle Terre Italiche
• Giuramento al Principe in carica
• Certificato attestante la nascita nella Repubblica di Firenze o la residenza da almeno due mesi.
• Certificato attestante la esperienza (livello forza raggiunto)

Art. IV - Della collaborazione con altri Ordini.

L'ordine potrà avere rapporti con altri Ordini religiosi - militari o cavallereschi se riconosciuti dalla Repubblica di Firenze, potrà incorporarli ma mai essere incorporato in essi. Nel caso di fusione e/o incorporazione i nuovi membri avranno il grado in base alle regole dell'Ordine.

Art. V - Dell'obbedienza ai superiori

L'obbedienza ai propri superiori è dovuta solo in caso di guerra o in tempo di pace nei casi in cui l’Ordine sia parte attiva nelle operazioni interessate.

Art. VI - Regole dell'Ordine

I membri dell'Ordine sono cavalieri liberi di contrarre matrimonio, nel rispetto delle Leggi della Chiesa Aristotelica.

I membri dell'Ordine devono prestare servizio nell'Ordine ogni qualvolta il Gran maestro o il Principe lo richiedano e compatibilmente con altri servizi che ne motivino l’esonero.
I membri dell'Ordine devono avere un comportamento pubblico esemplare o quanto meno corretto, quindi non possono bestemmiare, insultare, diffamare pubblicamente, o commettere qualsiasi reato perseguibile dalle Leggi della Repubblica Fiorentina

I membri dell’Ordine dovranno rispettare le leggi della Repubblica, dovranno aiutare i più bisognosi anche con prestiti senza interessi e impegnarsi attivamente nei servizi cittadini.

Art. VII - Dell'abbigliamento dei membri

Quando non sono in servizio i membri dell'Ordine sono liberi di avere l'abbigliamento che preferiscono, sempre nel rispetto delle regole della decenza e del decoro, dovranno sempre mettere in evidenza l'appartenenza all'Ordine ed il grado raggiunto.
In caso di servizio di assistenza alle popolazione o ai feriti la divisa sarà :
una veste gialla con la croce rossa che richiami il blasone dell’ordine.
In caso di servizio armato di difesa o di scorta
una veste gialla con la croce rossa che richiami il blasone dell’ordine
lo scudo nero con il blasone dell’Ordine
la collana dell’Ordine per indicare il grado

Il Blasone dell'Ordine:

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Art. VIII - Della fedeltà

- Ogni membro dell'Ordine giurerà solennemente di non far parte di alcun altro Ordine militare o esercito senza il permesso del Gran Maestro. Il membro che giurerà il falso sarà immediatamente espulso dall'Ordine e segnalato alle autorità civili.

I membri possono appartenere ad altre organizzazioni civili ed economiche, non in contrasto con la Repubblica di Firenze e/o con l'Ordine stesso.

Ogni nuovo membro dovrà giurare fedeltà all'Ordine e al Principe.
Ad ogni cambiamento del Principe in seguito ad elezioni il Gran Maestro (o suo delegato), a nome di tutti i membri giurerà fedeltà al nuovo Principe e alla Repubblica.

Art. IX - Dell'elezione del Gran Maestro

In caso avvicendamento per : decesso, dimissioni o altro motivo del Gran Maestro.
Verrà eletto fra i cavalieri dall'assemblea elettiva composta da tutti i membri esclusi i novizi.
Il Gran Maestro sarà sempre di diritto il fondatore dell’Ordine, fino a sua appartenenza allo stesso, nel caso il fondatore non esista più o per sua rinuncia , verrà eletto il nuovo Gran Maestro con le modalità sopra descritte.
Il Principe della Repubblica Fiorentina sarà presente, o potrà delegare un suo rappresentante, alle elezioni senza diritto di voto e non potrà interferire in nessun modo con le nomine.

Art. X - Gerarchia dell'Ordine:

L'Ordine delle Misericordie di Firenze è suddiviso, senza distinzione di sesso :
Gran maestro dell’Ordine
Cavaliere delle Misericordie
Scudiero delle Misericordie
Novizio delle Misericordie

I gradi sono determinati dalle capacità dimostrata dai singoli e validati dal Gran Maestro e dai Cavalieri delle Misericordie a maggioranze e con voto palese
Il titolo di Cavaliere dovrà essere confermato dall’Araldica, a cui il Gran Maestro proporrà il nuovo candidato.

Art. XI – Del porto d’armi

L’Ordine dei Cavalieri delle Misericordie di Firenze richiederà l'autorizzatone al possesso e all'uso di armi sul territorio della Repubblica di Firenze. Il loro utilizzo è finalizzato al servizio di scorta o della difesa contro gli attacchi alla Repubblica, come indicato nella regola dell’Ordine stesso.
L'Ordine rispetterà le leggi in essere per i gruppi armati ed eserciti e chiederà il nulla osta al Principe per poter arruolare.

Art. XII - Della protezione militare

L’Ordine dovrà proteggere, su richiesta del Principe, la Repubblica di Firenze da qualsivoglia attacco interno od esterno mirato alla destabilizzazione dello status quo.
Tale attività di difesa potrà essere svolta sia attraverso vie diplomatiche, sia attraverso azioni militari, nel qual caso sarà svolta in collaborazione e sottomessa all'autorità del Principe, del Capitano e dello Stato Maggiore della Repubblica Fiorentina.

Nel caso di conflitto tra la Repubblica di Firenze e altri Principati o Regni Italici, i membri dell'Ordine dei Cavalieri delle Misericordie di Firenze avranno il dovere prioritario di proteggere i poveri e gli indifesi della Repubblica, mitigando le rigide condizioni dell'economia di guerra attraverso ponti umanitari volti a fornire supporto alla popolazione civile. Con tutti i mezzi a disposizione.

Il Principe avrà la facoltà di richiedere l'intervento diretto dell'Ordine dei Cavalieri delle Misericordie di Firenze in tutti i casi in cui l'Esercito Regolare della Repubblica non fosse in condizioni di prestare il servizio richiesto e/o a supporto dello stesso esercito.

I membri dell’ordine , non soggetti al giuramento dell’esercito, potranno, su loro espressa volontà, rifiutarsi di intervenire in azioni militari non di difesa.

Art. XIII - Dell'inquadramento nelle forze armate

In tempo di guerra, la forza armata dell'Ordine dei Cavalieri delle Misericordie di Firenze è sottomessa all'autorità del Principe, del Capitano e dello Stato Maggiore della Repubblica Fiorentina.
In tempo di pace, i suoi membri collaborano attivamente alla sicurezza delle città in cui risiedono e provvedono ad aiutare i meno fortunati e ad accrescere il benessere generale.
In tempo di guerra i Cavalieri inquadrati nell’esercito svolgeranno i loro compiti normalmente, salvo richiesta diversa da parte del Principe.
I membri dell’ordine , non soggetti al giuramento dell’esercito, potranno, su loro espressa volontà, rifiutarsi di intervenire in azioni militari non di difesa.

In caso di servizio in ambito dell’esercito, (per i non militari) il salario sarà equiparato a quello dell’esercito , con gli stessi parametri per grado e retribuzione di quelli esistenti.


Art. XIV – Dell’’attività di assistenza

Tutti i Cavalieri, accomunati da principi di legalità, lealtà, altruismo e senso del dovere, appartenenti all’Ordine hanno anche il compito di assistere e curare il prossimo sofferente e gli infermi di ogni religione e razza.

Questa attività troverà impiego, in tempo di guerra con l’assistenza diretta sul campo di battaglia ed in tutti i luoghi interessati dal conflitto, ed in tempo di pace con attività di assistenza ai deboli ai bisognosi con particolare attenzione all’infanzia abbandonata, estesa a tutto il territorio della Repubblica.

L’Attività in tempo di guerra sarà quella di organizzare e provvedere all’assistenza dei feriti, civili o militari, attraverso la realizzazione di ospedali da campo nei luoghi interessati dalle operazioni militari.

In tempo di pace sarà quella di prestare aiuto ed assistenza ai bisognosi ed indigenti con particolare attenzione all’infanzia abbandonata e agli orfani di guerra in proprie strutture o in affiancamento alle attività svolte negli ospedali cittadini.

La responsabilità dell’ attività di assistenza sarà gestita dal Gran Maestro o da suo delegato , in tutte le attività, movimenti ed operazioni di soccorso e/o intervento.
Nel caso che fra i Cavalieri esista un membro che segue la via della medicina sarà nominato responsabile delle operazioni di assistenza sanitaria con il grado di Cavaliere delle Misericordie, medico e chirurgo.
Sara aiutato dai membri dell’Ordine, previa preparazione specifica di preparazione infermieristica.
I membri dovranno seguire il normale iter di addestramento militare comune a tutti gli aspiranti appartenenti all’Ordine, oltre a seguire dei corsi di medicina per essere in grado di prestare assistenza sanitaria immediata e provvedere alla preparazione dei farmaci (principi di erboristeria), addestramento ad assistere e curare efficacemente gli infermi e i feriti in periodi di calamità e interventi immediati.

Art. XV - Dell'amministrazione della giustizia:

Nel caso di infrazioni alle leggi della Repubblica l’accusato viene consegnato alla giustizia ordinaria e in caso di condanna, espulso dall’Ordine.

Per i reati alle norme dell'Ordine, i Cavalieri delle Misericordie si amministrano autonomamente la giustizia interna che viene effettuata nella sede dell'Ordine in una sala non aperta al pubblico;

Collegio Giudicante composto da:
dal Gran Maestro e tutti Cavalieri delle Misericordie

Gli accusati dovranno rispondere alle accuse del Collegio che poi con voto palese giudicherà.

La pena dovrà essere proporzionale alle colpe e tenere conto della reputazione del Cavaliere delle attenuanti e di eventuali atti commessi in precedenza

Le sanzioni sono cumulabili e saranno:

pubblico richiamo (per aver contravvenuto alla regola : Non potranno ubriacarsi e dovranno avere un abbigliamento consono alla loro condizione)

cella, fino a 2 giorni di massimo (il colpevole dovrà mettersi in ritiro)
(per aver contravvenuto alla regola: avere un comportamento pubblico corretto, quindi non possono bestemmiare, insultare, diffamare pubblicamente)

sospensione dall'Ordine fino a un mese di massimo e con una settimana di minimo (non potrà mostrare pubblicamente i simboli ed il grado rivestito nell'ordine) (per aver contravvenuto alla regola : partecipazione ad una scorta del Principe o di membri della Chiesa - partecipazione ad operazioni dell’Ordine senza motivazione )

espulsione dall'Ordine, in tal caso non si potrà presentare nuova domanda di ammissione. (per aver contravvenuto a tutte le regole sopra citate o per tradimento o se giudicato colpevole dal Tribunale della Repubblica Fiorentina)

In qualsiasi caso in cui l'accusato si sia reso colpevole di reati previsti dal Libro dei Crimini della Repubblica di Firenze, verrà consegnato alle autorità civili o militari.

Art. XVI - Dello scioglimento dell'Ordine

Se a causa di dimissioni, morte ed altro, il numero dei suoi componenti dovesse scendere al di sotto delle venti unità l’Ordine è automaticamente sciolto e destituito salvo decisione del Gran Maestro di procedere a immediato arruolamento dei nuovi Cavalieri.

Art. XVII - Della Organizzazione interna.

L’organizzazione interna , sarà applicata in osservanza del presente statuto, terrà conto delle esigenze dell’Ordine e utilizzata in modo da rendere le operazioni efficaci, efficienti e snelle.

La regola interna sarà rispettata e onorata sia con giuramento che con la effettiva osservanza da ogni membro, anche se provvisorio, dell’Ordine.

Sarà esposta nel forum a disposizione di tutti, e potrà essere riesaminata su richiesta di almeno 1/3 dei membri dell’ordine.

Per l'Ordine delle Misericordie

Alessandro Tommaso de Pazzi

Gran Maetro dell'Ordine

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Per Firenze

Salvestro de Medici, Barone di Castiglion Fibocchi
Signore di Firenze

Tancredis di Biancamano Warlords
Granciambellano



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Messaggio  dinful Gio Lug 21, 2011 11:25 pm

Firenze
Palazzo Vecchio , 21 Luglio 1459

Noi, Albatwo d'Altavilla, in qualità di Signore di Firenze, riconosciamo l'Ordine dei Cavalieri della Misericordia di Firenze.




Albatwo d'Altavilla, Visconte di Marciano della Chiana
Signore di Firenze
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